La Cassazione, con sentenza n. 26993 del 2019, ha stabilito che ai fini delle responsabilità penale ex art. 570 c.p. comma 2, nel caso di parziale mantenimento dei figli, è necessario verificare se al figlio minore siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza. Non potendo diversamente l’imputato essere condannato. La condotta criminosa non è quindi rilevabile automaticamente ma dovrà essere accertata in concreto sia in relazione all’elemento oggettivo sia i relazione all’elemento soggettivo.