La Corte di Cassazione Sez. 3 con sentenza n. 8473 del 2019 ha  affermato tre importanti principi in diritto:

1)      Nella mediazione abbligatoria è necessaria la presenza delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.

2)      La parte può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche nella persona del difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale.

3)      Verificate le condizioni suddette, la procedibilità può ritenersi realizzata, se le parti dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione al primo incontro, comunicano la propria indisponibilità di procedere oltre.