Cambiamento epocale per la determinazione dell’assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole.

La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 23 giugno – 27 ottobre 2017, n. 25697, con una storica sentenza, ha radicalmente rivisto i criteri per l’assegnazione e il calcolo dell’assegno di divorzio. Sostanzialmente la Corte ha affermato che con il divorzio, cessa ogni legame tra moglie e marito e ciascuno dei due deve iniziare a  provvedere a sé stesso; solo se viene meno l’autosufficienza economica (intesa come la capacità di auto mantenersi) e questa non sia determinata da propria colpa  o inerzia si può ottenere l’assegno mensile.

Quindi l’assegno divorzile non potrebbe essere chiesto da chi ad esempio si è volutamente licenziato, da chi non ha intenzione di trovare un lavoro o anche semplicemente da chi ha un reddito sufficiente per vivere. Il principio è attualmente al vaglio delle Sezioni Unite, ma le vecchie logiche certamente non torneranno più.